Tu sei qui

Modificata la normativa regionale relativa a Case e Appartamenti per Vacanze

L’articolo 69 della Legge Regionale 29 dicembre 2022, n. 32 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023 - 2025 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2023)”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 141 del 30.12.2022, ha modificato la Legge Regionale n. 11/1999 “Disciplina delle strutture ricettive ex articoli 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro” sostituendo il comma 3 dell’articolo 41 con il seguente testo: “3. Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili abitativi dati in affitto ai turisti, composti da uno o più vani, arredati, dotati di servizi igienici, cucina e collocati anche in più complessi immobiliari. La gestione di detti immobili può essere svolta in forma non imprenditoriale per un numero massimo di tre immobili ubicati nel territorio regionale”. 

La modifica introdotta consente di affiancare alla forma di gestione imprenditoriale, originariamente prevista dalla norma sostituita, la forma di gestione non imprenditoriale (o occasionale) ammettendola nei riguardi di soggetti senza organizzazione in forma di impresa nel limite massimo di tre immobili abitativi da destinare agli affitti a turisti. Sostanzialmente, e quindi, introduce un parametro numerico univoco ai fini della definizione del limite della non occasionalità.

In altre parole, la sostituzione del comma e il parametro introdotto ha la finalità esclusiva di chiarire i confini di tale categoria di “occasionalità” in termini di limite massimo entro il quale tale esercizio di attività economica possa qualificarsi come non imprenditoriale.

Ne discende, di converso, che non sussiste, in linea con la originaria formulazione del comma sostituito, un limite minimo al di sotto del quale si qualifichi, l’attività di case e appartamenti per vacanze, come attività svolta in forma imprenditoriale.

La nuova formulazione del comma consente, pertanto, entrambe le forme di gestione, imprenditoriale e non imprenditoriale, quest’ultima nel limite dei tre immobili ubicati nel territorio regionale.

Ti è stata utile questa pagina?: 
0
No votes yet
Share